I finanziamenti infruttiferi tra società collegate, specie se operanti in paesi diversi, rientrano nella disciplina del transfer pricing, con potenziali implicazioni fiscali. L’assenza di interessi è considerata anomala, poiché in condizioni di libera concorrenza un prestito prevederebbe un tasso di mercato.
Questo può configurare un trasferimento di ricchezza imponibile all’estero, attirando l’attenzione dell’Amministrazione finanziaria.
Come gestire al meglio questi scenari e quali strategie adottare per evitare contestazioni?
La stipula di un mutuo gratuito tra una società controllante residente e una controllata estera soggiace alla disciplina del transfer pricing, che deve trovare applicazione non solo quando il prezzo pattuito sia inferiore a quello mediamente praticato nel comporto economico di riferimento, ma anche quando sia nullo.
Ancor più infatti, in tale ipotesi, si realizza un indebito trasferimento di ricchezza imponibile verso uno Stato estero, a cui l’ordinamento reagisce sostituendo il corrispettivo contrattuale nullo con il valore normale dell’operazione, costituito in caso di prestito di una somma di danaro dagli interessi al tasso di mercato.
Il caso: transfer pricing e finanziamenti infruttiferi
La Corte di Cassazione, con la Sentenza 8/2/2025, n. 3223, ha risolto un contenzioso in tema di transfer pricing, con particolare riferimento a finanziamenti infruttiferi infragruppo.
Nel caso di specie, era stato notificato alla società un avviso di accertamento col quale, a seguito d’invito alla produzione di documentazione contabile ed extracontabile afferente ai rapporti con una controllata rumena, rilevato che, per l’anno d’imposta, così come per quello precedente per il quale la società aveva ritenuto di definire l’accertamento in adesione, erano stati concessi alla società estera finanziamenti infruttiferi, era stato recuperato a tassazione, ai fini IRES, il maggior reddito determinato in misura pari all’ammontare degli interessi imputabili ai finanziamenti concessi alla controllata.
L’atto impositivo veniva impugnato dalla contribuente dinanzi alla Comm