Bancarotta fraudolenta: è da provare il dolo dell’amministratore prestanome

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 24365 del 20 giugno 2024, relativamente alla posizione dell’amministratore “prestanome”, ha sancito che, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, è da provare il dolo specifico dell’amministratore “prestanome” di danneggiare il fronte creditorio mediante l’omessa tenuta della contabilità. Il fatto non può essere desumibile dalla semplice accettazione della carica.

10 luglio 2024