L’INL ha fornito ai propri ispettori alcune indicazioni operative relative alle sanzioni per l’esercizio non autorizzato di somministrazione, appalto e distacco illeciti. Questo intervento ha introdotto importanti modifiche alle regole esistenti, rafforzando le misure punitive per queste violazioni.
Introdotte importanti modifiche all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, che disciplina il regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti.
Al riguardo, l’INL ha fornito le prime indicazioni sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni, sulle quali è stato acquisito parere concorde dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 5898 del 18 giugno 2024.
Il nuovo regime sanzionatorio per somministrazione, appalto e distacco illeciti
Importo delle ammende
L’art. 29, comma 4, del D.L. n. 19/2024, ha ripristinato il rilievo penale delle fattispecie sanzionate dall’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, precedentemente depenalizzate dall’art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016, introducendo la pena – alternativa o congiunta – dell’arresto o dell’ammenda
In relazione alla corretta determinazione dell’importo delle ammende da applicare in fase di contestazione delle violazioni, occorre tuttavia tenere in considerazione quanto previsto dall’art. 1, comma 445 lett. d) n. 1, L. n. 145/2018 secondo c