Per l’esercizio chiuso al 31/12/2023 risulta ancora possibile usufruire della sospensione degli ammortamenti, opportunità nata durante la pandemia da Covid-19. In quali casi si può utilizzare? Quali sono gli obblighi contabili? Quali i dati da inserire in Nota integrativa? Quali gli effetti sulla determinazione del reddito d’impresa?
La sospensione degli ammortamenti era stata introdotta nell’esercizio 2020 a seguito dell’emergenza COVID-19 in via straordinaria e in deroga alle disposizioni del Codice civile.
Tale agevolazione è stata con vari provvedimenti estesa agli anni successivi e risulta applicabile anche sull’esercizio 2023, in virtù dell’estensione operata dall’articolo 3, comma 8, D.L. 198/2022 (c.d. “Milleproroghe 2023”) poi convertito con modificazioni nella L. 14/2023.
La possibilità di sospensione in ciascun anno prescinde dal comportamento tenuto negli anni precedenti.
Optare per tale agevolazione comporta l’obbligo di destinare una riserva indisponibile di utili per un ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e motivare in Nota integrativa le ragioni dell’applicazione della deroga.
La sospensione degli ammortamenti prevista dal Decreto Agosto per il bilancio 2020
Con l’articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, il Legislatore aveva previsto, con l’intento di non “aggravare” il bilancio d’esercizio 2020 degli effetti economici derivanti dalla pandemia, la possibilità di “sospendere” (in tutto o in parte) l’imputazione contabile degli ammortamenti 2020 delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
L’articolo 60, comma 7-bis, D.L. n. 104/2020 dispone:
- in deroga all’art. 2426, comma 1, n. 2), codice civile, in base al quale il costo delle immobilizzazioni materiali/immateriali va sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione;
- a favore dei soggetti che non adottano i Principi contabili internazionali (la deroga interessa quindi i soggetti che redigono il bilancio secondo le norme del Codice civile e che adottano i Principi contabili nazionali);
di non imputare a Conto economico fino al 100% della quota annua di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il relativo valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
Le proroghe ai bilanci 2021, 2022 e 2023
La disposizione di sospensione degli ammortamenti, inizialmente prevista per il 2020 (esercizio in corso al 15.8.2020), è stata estesa anche per il 2021 da parte del D.L. 228/2021.
L’art. 5-bis, D.L. n. 4/2022 ha, poi, prorogato la sospensione per l’anno 2022, (peraltro, escludendo qualsiasi connessione con la crisi indotta dal COVID)
Infine l’art. 3, comma 8, DL n. 198/2022 (cd. “Milleproroghe 2023”) ha, infine, esteso la sospensione anche per l’anno 2023.
Art. 60, comma 7-bis, D.L. n. 104/2020:
|