Nell’ordinamento civilistico il diritto d’autore gode di una particolare protezione, stanti gli aspetti peculiari che ne contraddistinguono l’esercizio e l’utilizzazione economica. La presente trattazione, nel sottolineare l’importanza della creatività e originalità per la qualificazione fiscale e previdenziale dell’attività di traduzione, intende chiarire se questa debba essere considerata una normale prestazione di servizio con conseguente applicazione delle ordinarie disposizioni IRPEF oppure se risulti applicabile la disciplina fiscale della cessione di diritti di autore con particolare riferimento all’applicazione del regime forfetario.
Nell’ordinamento civilistico il diritto d’autore, regolato dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633, gode di una particolare protezione, stante gli aspetti peculiari che ne contraddistinguono l’esercizio e l’utilizzazione economica. La presente trattazione intende chiarire se l’attività di traduttore debba essere considerata una normale prestazione di servizio con conseguente applicazione delle ordinarie disposizioni IRPEF oppure se risulti applicabile la disciplina fiscale della cessione di diritti di autore con particolare riferimento all’applicazione del regime forfetario.
Attività di traduzione: imposte sui redditi
Ai sensi dell’art. 2575 del codice civile:
“formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.
Dal punto di vista delle imposte sui redditi l’utilizzazione a fini economici del diritto di autore è oggetto di una specifica disciplina
L’art. 53, comma 2, lett. b) del TUIR considera, tra l’altro, redditi di lavoro autonomo quelli:
“… derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali”,
distinguendoli dai redditi di lavoro autonomo disciplinati dal comma 1, che derivano dall’esercizio abituale di arti o professioni.
L’art. 54, comma 8, del TUIR stabilisce, a sua volta, che tali redditi sono costituiti dall’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma d