La riassunzione della causa dinanzi al giudizio di rinvio non è un atto di impugnazione rappresenta un caso particorale nel processo tributario; è configurabile come attività d’impulso processuale diretta alla prosecuzione del giudizio che si è concluso con la sentenza cassata.
Pertanto il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso in cui le parti non possono proporre richieste né produrre nuovi prove o documenti ad eccezione di quelli non depositati per causa di forza maggiore.
La riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio
Nel caso di rinvio della causa da parte della Corte di Cassazione alla Corte di Giustizia Tributaria di primo o di appello, la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, in base alla disciplina civilistica ex art. 346 codice procedura civile; in caso di inosservanza di detto termine, o del successivo verificarsi di una causa di estinzione del giudizio di rinvio, si estingue l’intero processo ex art. 63, commi 1 e 2, D.Lgs n. 546/1992.
Le possibilità per le parti di presentare nuove prove
Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle espresse in tale procedimento, salvo gli adeguamenti imposti dalla decisione del giudice di legittimità.
Alla luce di quanto precede, quindi, il giudizio di rinvio ha carattere “chiuso” nel senso che le parti non possono ampliare il thema decidendum, produrre nuovi documenti, né chiedere nuovi mezzi di prova, salvo che ciò sia reso necessario dalle statuizioni della Cassazione.
La materia è regolata dall’art 63 D.Lgs n. 546/1992 che al primo comma stabilisce che quando la Suprema Corte rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo o secondo grado la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmen