Proponiamo qualche considerazione sul regime fiscale di favore degli ETS, puntando il mouse sul problema dell’effettuazione di attività commerciali e non.
 Ricordiamo che pare sempre possibile il passaggio fra ETS commerciali e non commerciali.
Il regime fiscale degli ETS: alcune considerazioni introduttive

Questo perché la legge prevede che essi diventano enti commerciali e non enti non commerciali “normali” ai sensi della lettera c) del 1° comma dell’art. 73 del TUIR.
Questi ETS sono, invece, enti commerciali ai sensi della lettera b) del 1° comma dello stesso art. 73, vale a dire enti privati diversi dalle società[1] che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’esercizio di attività commerciali (in questo caso l’attività è considerata commerciale ex lege dal 5° comma dell’art. 79 del Dlgs 117/2017 anche se permane l’assenza di scopo di lucro di cui all’art. 8 dello stesso decreto) e, come tali, soggetti all’IRES.
L’altro forte incentivo a non perdere la caratteristica della non commercialità sta nel fatto che le attività (e, quindi le entrate) degli ETS commerciali sono sempre soggette all’IVA – Imposta sul valore aggiunto, mentre quelle degli ETS non commerciali lo sono solo se svolte




