Via libera all’aumento delle aliquote del credito d’imposta legato ai consumi energetici.
La Legge di Bilancio 2023 ha rifinanziato, fino al 30 marzo 2023, i crediti d’imposta a favore delle imprese alle prese con la crisi dovuta ai rincari dell’energia elettrica e del gas.
Credito d’imposta energia: normativa di riferimento
Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale, anche per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, il legislatore è intervenuto attraverso l’emanazione delle seguenti norme:
- articolo 15 del D.L. 27.01.2022, n. 4, conv. con mod. dalla L. n. 25 del 2022, rubricato «Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore» (primo trimestre 2022);
- articolo 4 del D.L. 01.03.2022, n. 17, conv. con mod. dalla L. n. 34 del 2022, rubricato «Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore» (secondo trimestre 2022);
- articolo 3 del D.L. 21.03.2022, n. 21, rubricato «Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica» (secondo trimestre 2022);
- articolo 9 D.L. n. 21 del 2022, rubricato «Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale»;
- articolo 6.D.L. 09.08.2022, n. 15, conv. con mod. in L. 21.09.2022, n. 142;
- articolo 1 D.L. 23.09.2022, n.144, conv. com mod. in L. 17.11.2022, n. 175.
L’intera materia è stata oggetto di approfondimento tecnico da parte dell’Agenzia delle entrate nelle circolari 13.05.2022, n. 13/E e 16.06.2022, n. 20.
I commi da 2 ad 8, dell’art. 1, della Legge di Bilancio approvata in data 23/12/2022, n. 187, hanno rifinanziato, fino al 30 marzo 2023, i crediti d’imposta a favore delle imprese alle prese con la crisi dovuta ai rincari dell’energia elettrica e del gas.
Misura dell’incentivo
Il beneficio è concesso a favore dei soli titolari di reddito d’impresa al fine di calmierare l’aumento dei prezzi del comparto energetico limitando così gli effetti negativi sui bilanci.
A fini del calcolo dell’incentivo, per le spese riferite ad utenze elettriche si deve considerare la macrocategoria esposta in fattura con la voce <spesa per la materia energia>, e quindi tenere conto dei costi sostenuti per:
- l’energia elettrica (incluse le perdite di rete);
- dispacciamento l’attività di gestione e di bilanciamento dei flussi di energia elettrica e commercializzazione.
Non si deve tenere conto, in sede di calcolo:
- che il prezzo sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa;
- di spese di trasporto, coperture finanziarie, imposte;
- di sussidi riconosciuti in euro/MWh o in conto esercizio sull’energia
Relativamente alle utenze per l’approvvigionamento di gas naturale, occorre considerare in fattura la voce <spesa per la materia gas naturale>.
Non concorrono ai fini del contributo le spese relative al trasporto, allo stoccaggio, alla distribuzione e misura.
Le spese per le componenti energetiche sono da considerare in base al principio di competenza ed il loro