E’ vietato agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche ricoprire la stessa carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal Coni, ovvero nell’ambito della stessa disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
La violazione della norma comporta la perdita del regime fiscale agevolato previsto per le società/associazioni sportive dilettantistiche e, conseguentemente, fa sorgere l’obbligo di dichiarare i proventi dell’attività.
Perdita del regime agevolato per le società ed associazioni sportive dilettantistiche: i fatti ed il processo di merito
La Corte d’appello di Trieste, riformando parzialmente una decisione resa dal Tribunale di Udine ed appellata dall’imputato, dichiarava non doversi procedere nei confronti del legale rappresentante di una srl, società sportiva dilettantistica esercente l’attività di gestione di impianti sportivi polivalenti, in ordine a reati in relazione ai fatti per i quali era intervenuta condanna, perché estinti per prescrizione e, per l’effetto, rideterminava la pena per i reati ex artt. 81, secondo comma codice penale e 4, comma 1, D.Lgs. 74/2000, per alcuni fatti ed ex art. 2 D.Lgs. 74/2000, per altri fatti, nel resto confermando la pronuncia impugnata.
Il ricorso per cassazione dell’imputato si incentrava, per quanto ci interessa in questa sede, sulla doglianza secondo cui la Corte d’appello triestina avrebbe erroneamente ravvisato la violazione dell’art. 90, comma 18-bis legge 289/2002 sul presupposto che egli fosse dirigente di fatto di un’altra srl, posto che la norma in esame sarebbe connotata da un preciso significato formale, attinente alla modalità di investitura, disciplinate dal codice civile,