Nella situazione di emergenza sanitaria a cui stiamo assistendo un’attenzione particolare va dedicata alla questione della fatturazione delle prestazioni relative all’attività di sanificazione degli ambienti.
Il Ministero della Salute si è espresso sulle modalità con cui procedere alla sanificazione degli ambienti di lavoro mentre restano dubbi circa le modalità di fatturazione.
Possiamo ritenere che, data la natura delle operazioni poste in essere, si possa applicare la disciplina del reverse charge IVA?
Modalità di fatturazione delle prestazioni per attività di sanificazione degli ambienti di lavoro: aspetti generali
In relazione alle puntualizzazioni fornite dal Ministero della salute, le operazioni di sanificazione possono essere eseguite con periodicità sistematica, una o due volte alla settimana, in assenza dei lavoratori dipendenti, tenendo in considerazione che in presenza dell’utilizzo di prodotti chimici è necessario assicurare la ventilazione degli ambienti.
Specificamente e, in relazione al protocollo del 14 marzo 2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, negli ambienti di lavoro, le imprese e, ovviamente, anche i datori di lavoro, devono necessariamente garantire sia la pulizia giornaliera:
- dei locali;
- degli ambienti;
- delle postazioni di lavoro;
e:
- delle aree comuni;
tenendo presente, in ogni caso, che per la pulizia degli ambienti che non risultano frequentati da casi di Covid-19, è necessario che risultino effettuale le cosiddette pulizie ordinarie utilizzando comuni detergenti, ponendo una peculiare attenzione a tutte gli strumenti e le superfici che possono risultate toccate con maggiore frequenza, come, a titolo meramente indicativo:
- armadi;
- finestre;
- librerie;
- muri;
- porte;
- servizi igienici;
nonché, in via prioritaria e preventiva per ogni utilizzo, agli strumenti di lavoro maggiormente usati e/o condivisi da più soggetti:
- monitor;
- mouse;
- tastiere.
Oltre alle particolari attenzioni di pulizia predette, è anche necessario procedere, nel rispetto dei disposti normativi, alla cosiddetta “sanificazione degli ambienti di lavoro” prevista dall’art. 64 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, per le quali, tra l’altro, compete un credito d’imposta nella misura del 50%.
Al riguardo, però, è necessaria una particolare attenzione, in quanto l’inerente fatturazione può generare la presenza di eventuali errori, con la conseguenza di esporre a rischi di natura contabile e/o a malintesi tra il soggetto prestatore e il cessionario o committente quando l’intervento di “sanificazione” si esplicita e manifesta come una mera “prestazione di servizi”.
Il dubbio che è sorto riguarda le modalità di fatturazione delle operazioni riguardanti le prestazioni di sanificazione e di disinfezione degli edifici (uffici, negozi, magazzini, local