Proponiamo in forma schematica le misure più interessanti e più attinenti alle attività di imprese e di professionisti, contenute nel D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (In vigore dal 17 marzo 2020) cosiddetto Cura Italia.
Provvedimenti Decreto Cura Italia: in forma prospettica, si riportano le misure più interessati e più attinenti alle attività di imprese e di professionisti contenute nel D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (In vigore dal 17 marzo 2020).
Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza Covid-19
Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (D.P.C.M. 4 marzo 2020), e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50%.
Seguono altre disposizioni dello stesso tenore, compreso contributi per baby sitter (Art. 23 D.L. 17 marzo 2020 n. 18).
Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva [Art. 1, comma 2, lett. h) e i) del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6], dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Seguono altre disposizioni sullo stesso argomento (Art. 26 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Ai liberi professionisti titolari di partita iva, nonché ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in attività alla data del 23 febbraio 2020 e, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a € 600.
Questa indennità:
- non concorre alla formazione del reddito;
- è erogata dall’INPS, previa domanda.
(Art. 27 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Disposizioni in materia di terzo settore
Adeguamento degli statuti non profit prorogato dal 30 giugno al 31 ottobre 2020.
Per l’anno 2020, le Onlus (Art. 10, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460) iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato (L. 11 agosto 1991, n. 266) iscritte nei registri regionali e delle province autonome e le associazioni di promozione sociale (Art. 7 della L. 7 dicembre 2000, n. 383) iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale (Si veda la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020: 6 mesi dal 31 gennaio 2020), possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020 (Art. 35 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
I relativi pagamenti sono da effettuare entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi (Art. 37 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Sospensione delle misure di condizionalità
Ferma restando la fruizione dei benefici economici, sono sospesi per due mesi dal 17 marzo 2020, gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza (Art. 40D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Disposizioni INAIL
In considerazione dell’emergenza epidemiologica, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020:
- il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL è sospeso di diritto, unitamente ai termini di prescrizione;
- i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’Inail.
(Art. 42 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro
Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19 (Art. 44 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti
Dal 17 marzo 2020, l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, della L. 15 luglio 1966, n. 604 (Art. 46 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Prestazioni individuali domiciliari
Misure di sostegno, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità (Art. 48 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”
Per un periodo di 9 mesi dal 17 marzo 2020, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’art. 2, commi da 475 a 480 della L. 244/2007, è concessa:
a. l’ammissione ai benefici del Fondo da parte dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti che autocertifichino, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività operata.
Seguono disposizioni specifiche (Art. 54 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di Covid-19
Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate, le imprese, possono avvalersi dietro comunicazione di alcune misure di sostegno finanziario (Art. 56 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81 (Misure a sostegno delle esportazioni italiane)
Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, con conseguente trasferimento del piano di ammortamento per un periodo corrispondente (Art. 58 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020 (Art. 60 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
La sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero (Art. 8, comma 1, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9), si applica anche ai seguenti soggetti:
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Art. 61, c. 2 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi – Termini di pagamento dei versamenti sospesi
Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui al precedente comma 2, i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.
I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell’art. 8, comma 1, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020.
Questi ultimi versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Eventuali versamenti già effettuati non sono oggetto di rimborso (Art. 61, c. 3, 4 e 5 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Detti adempimenti sospesi sono, quindi, effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni (Comma 6).
Resta ferma la disposizione di cui all’art. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, circa i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (Comma 1).
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a € 2 milioni, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) relativi all’IVA;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria (Comma 2).
La sospensione dei versamenti dell’IVA si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza (Comma 3).
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1 del decreto del MEF 24 febbraio 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020).
I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del MEF 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Eventuali versamenti già effettuati non sono oggetto di rimborso (Comma 5) (Art. 62 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
7. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi (Art. 62 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Premio ai lavoratori dipendenti
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente (Art. 49, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a € 40.000, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a € 100 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese (Comma 1).
I sostituti d’imposta di cui agli artt. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) e 29 (Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno (Comma 2).
I sostituti d’imposta compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto della compensazione (Comma 3) (Art. 63 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Per il periodo d’imposta 2020, è attribuito un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di € 20.000, per ciascun beneficiario (Comma 1).
Con decreto interministeriale, da assumere entro 30 gg. dal 17 marzo 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta (Art. 64 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Credito d’imposta per botteghe e negozi
soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. (Comma 1)
Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 (Commercio al dettaglio per vendita di generi alimentari e di prima necessità) e 2 (Servizi per la persona) del D.P.C.M. 11 marzo 2020, che sono stati autorizzati a rimanere aperti ed è utilizzabile solo in compensazione (Art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Comma 2).
Non è previsto l’emissione di un decreto, per cui si dovrà attendere una Circ. dell’Agenzia delle Entrate, con la quale si indicheranno modalità e codice da utilizzare (Art. 65 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
Nell’anno 2020:
- le erogazioni liberali in denaro e in natura, ad opera di persone fisiche e enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo sino ad € 30.000;
- le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’art. 27, della L. 13 maggio 1999, n. 133 (Sono deducibili dal reddito d’impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti).
Ai fini dell’IRAP, queste erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate (Comma 2).
Per la valorizzazione delle erogazioni in natura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019 (Art. 66 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori
Sono sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020:
- i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
- i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e adempimenti relativi (Comma 1). Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita solo per via telematica, attraverso l’uso della PEC (Comma 2);
- le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Comma 3).
Per i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica l’art. 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 (Sospensione dei termini per eventi eccezionali) (Art. 67D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Proroga versamenti nel settore dei giochi
I termini per il versamento del PREU e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020.
Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.
La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020. (Comma 1)
A decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività (Disposizione di chiusura delle sale Bingo), non è dovuto il relativo canone. (Comma 2)
3. I termini per le concessioni in materia di apparecchi per il gioco sono prorogati di 6 mesi (Art. 69 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Menzione per la rinuncia alle sospensioni
Con decreto del MEF sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal titolo IV e dall’art. 37 (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici), effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al MEF (Art. 71 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese. Istituzione del fondo denominato “Fondo per la promozione integrata”
Per favorire, tra l’altro, le esportazioni italiane, il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri, la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi, favorendo i contratti di forniture, lavori e servizi, in base alla procedura di cui all’art. 63, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Art. 72 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno
Riconoscimento, tra l’altro, di compensi per lavoro straordinario, per l’anno 2020 (Art. 74 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese
Le amministrazioni aggiudicatrici (Art. 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Consob e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione,sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (Art. 75 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (Art. 77 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Misure in favore del settore agricolo e della pesca (Art. 78 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Misure urgenti per il trasporto aereo (Art. 79 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Rinvio referendum confermativo del testo legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»
E’ fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso (Art. 81 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Rinvio delle udienze civili e penali rinviate a data successiva al 15 aprile 2020 – Altre disposizioni in materia penale (Art. 83, c. da 1 a 12 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Notificazioni e comunicazioni telematiche in materia penale
Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all’utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti (Art. 83, c. 15 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Sospensione procedimenti di mediazione e di negoziazione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020
Sono sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, nei procedimenti di negoziazione assistita, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale (Art. 83, c. 20 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Sospensione procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare
Le disposizioni dell’art. 83, in esame, si applicano anche alle commissioni tributarie e alla magistratura militare (Art. 83, c. 21 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Abrogazione di precedenti disposizioni in materia di procedimenti civili, penali, tributari e militari
Sono abrogati gli artt. 1 (Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari) e 2 (Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia) del D.L. 8 marzo 2020, n. 11 (Art. 83, c. 22 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Nuove misure urgenti e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa
Per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi (dall’ 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi).
In deroga a quanto sopra, dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite.
Nei procedimenti cautelari, sono previste altre disposizioni (Art. 84 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Nuove misure urgenti in materia di giustizia contabile
Per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art. 85 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e, quindi è limitata la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza.
Il lavoro agile può essere svolto anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione.
Se non si può ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva (Art. 87, c. 1, 2 e 3 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Misure straordinarie in materia di procedure concorsuali
Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, tranne i casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata solo su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per 60 gg. a decorrere dal 17 marzo 2020.
Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati (Art. 87, c. 5 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura
Le disposizioni di cui all’art. 28 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici) si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, per i provvedimenti di cui art. 3 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (Misure di contenimento per evitare il diffondersi del Covid 19).
Si riconosce, ai sensi dell’art. 1463 c.c., la ricorrenza della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
Pertanto, coloro che hanno acquistato i predetti titoli, entro 30 giorni dal 17 marzo 2020, presentano domanda di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto.
Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, provvede all’emissione di un buono di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Le disposizioni riguardanti i titoli di accesso agli spettacoli si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal D.P.R. 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi (Art. 88 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie
Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilita all’esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità (Art. 102 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza – (pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data) – Conservazione validità di certificati, ecc.
Per il computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione (Art. 103, c. 1, 2 e 3 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
I pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali
Ovviamente, non scontano la sospensione di cui sopra (Art. 103, c. 1) (Art. 103, c. 4 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Sospensione, sino al 30 giugno 2020, di provvedimenti di rilascio immobili (sfratti), anche ad uso non abitativo (Art. 103, c. 6 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Proroga della validità dei documenti di riconoscimento
La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), d) ed e), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020 è prorogata al 31 agosto 2020.
La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento (Art. 104 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Assemblee societarie convocate entro il 31 luglio 2020, ovvero entro la successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario Covid 19
L’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. (Comma 1)
L’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie delle SPA, SAPA, SRL, Soc. Coop., e le mutue assicuratrici possono prevedere l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Dette società possono prevedere che l’assemblea si svolga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto (Artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, c.c.) evitando la presenza nello stesso luogo, ove previsti, del presidente, segretario o notaio. (Comma 2)
Le SRL possono permettere (anche in deroga all’art. 2479, comma 4, c.c. e allo statuto) che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. (Comma 3)
Le società con azioni quotate (incluse le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante) possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente.
Le medesime società possono altresì prevedere, nell’avviso di convocazione, che l’intervento in assemblea si svolga solo tramite il predetto rappresentante, al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies dello stesso D.Lgs. n. 58/1998, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto (Commi 4 e 5).
Il successivo comma 6 regola le assemblee delle banche popolari, delle banche di credito cooperativo, delle società cooperative e le mutue assicuratrici (Art. 106 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Servizi postali fino al 30 giugno 2020
Gli operatori postali consegnano gli invii e pacchi dopo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro.
La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito (Art. 108, c. 1 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Sanzioni per violazioni al codice della strada fino al 31 maggio 2020
E’ ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione (Art. 108, c. 2 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Rinvio (al 30 giugno 2020) di scadenze per le comunicazioni sui rifiuti
a) presentazione del modello MUD;
b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente e trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli;
c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione delle quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno;
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.
(Art. 113 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Durata del contratto di assicurazione RCA (derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti)
Fino al 31 luglio 2020, il termine entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni (Art. 125, c. 2 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Procedura di risarcimento fino al 31 luglio 2020
Ulteriore proroga di 60 gg. per l’intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone (Art. 125, c. 3 D.L. n. 18 del 17/03/2020).
A cura di Salvatore Dammacco
Sabato 21 marzo 2020
Circolare di studio sul Decreto Cura Italia
Provvedimenti del D.L. 18 del 17/03/2020 per contrastare l’emergenza creata dal COVID-19
Utilissima circolare da inviare ai clienti per comunicare le prime misure urgenti di natura fiscale per contrastare l’emergenza CoronaVirus contenute nel Decreto Cura Italia del 17 Marzo 2020.