La Corte di Cassazione fissa in maniera netta i termini in cui il contribuente può procedere alla definizione agevolata delle sanzioni. Esaminiamo il caso di studio, puntando il mouse sul pagamento delle sanzioni a mezzo bonifico bancario
Con l’ordinanza n.15359 del 6 giugno 2019 la Corte di Cassazione fissa in maniera netta i termini in cui il contribuente può procedere alla definizione agevolata delle sanzioni.
Definizione agevolata sanzioni: il fatto
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli notificava, in data 22 novembre 2012, atto di contestazione di sanzioni per l’importo di € 15.000,00 per la violazione dell’art. 303, terzo comma, TULD.
La contribuente in data 21 gennaio 2013 disponeva a mezzo bonifico bancario il pagamento della somma di € 5.000,00, pari ad un terzo della sanzione, che veniva accreditata il successivo 23 gennaio, oltre il termine di 60 giorni previsto per la definizione agevolata.
Di conseguenza l’Ufficio iscriveva a ruolo l’importo residuo e notificava la relativa cartella, che veniva impugnata, eccependo l’avvenuta definizione agevolata delle sanzioni ex art. 16, comma 3, d.lgs. 472 del 1997.
L’impugnazione era accolta dalla Commissione tributaria provinciale di Genova.
La sentenza era confermata dal giudice d’appello.
L’Agenzia delle dogane e dei mono