Il procedimento di ammortamento presuppone che il bene materiale strumentale, che estende la propria durata lungo più esercizi, sia comunque un bene soggetto a consumo ed esaurimento della propria utilità nel tempo, non potendo quindi l’ammortamento, in linea generale, riguardare il costo di beni quali il terreno, che, per sua natura, ha una durata d’uso illimitata. L’art. 2426, punto 2, c.c. prevede del resto che la procedura di ammortamento si applica alle immobilizzazioni materiali la cui durata è limitata nel tempo, con conseguente esclusione dei terreni su cui insistono i fabbricati. E tale principio, salve specifiche eccezioni, si applica anche in ambito fiscale. (Cassazione Sentenza n. 31781 del 05/12/2019 massimata da Giovambattista Palumbo)
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