L’Inail con la nota n. 5453 del 3 aprile ha riportato le nuove scadenze a seguito del differimento dei termini per il versamento dell’autoliquidazione. Entro il 16 maggio il datore di lavoro deve:
1) presentare la dichiarazione dei salari con l’eventuale scelta del versamento del premio dovuto rateizzato;
2) chi deciderà di rateizzare dovrà versare, entro il 16 maggio, due rate; in alternativa, pagare il premio risultante dall’autoliquidazione;
3) inviare la comunicazione di riduzione del presunto delle retribuzioni per l’anno 2019.
Entro il 16 maggio i datori di lavoro che hanno cessato le posizioni tra gennaio e febbraio 2019 dovranno versare in unica soluzione l’eventuale premio dovuto. (Debora Graziano)