La “Riforma del terzo settore,” occupandosi di “Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro,” rappresenta un punto cardine della normativa. In particolare, dispone che “è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo”. La formulazione normativa è molto ampia facendo riferimento non solo alle figure degli associati e fondatori, che potrebbero essere più degli altri soggetti coinvolti nella distribuzione di utili, ma anche ad altri soggetti comunque strettamente collegati, quali i collaboratori, gli amministratori e i componenti degli organi sociali
L’articolo 8 del decreto legislativo n. 117/2017, riguardante la “Riforma del terzo settore“, la cui rubrica è “Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro,” rappresenta un punto cardine dell’intervento normativo.
In particolare, il comma 2 dispone che “ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo”.
La formulazione normativa è molto ampia facendo riferimento non solo alle figure