l’Iva erroneamente addebitata potrà essere considerata in detrazione dall’acquirente/committente che subirà l’irrogazione di una sanzione fissa: vediamo come si dovrà comportare il contribuente per ottenere il riconoscimento di tale detrazione
L’Iva erroneamente addebitata potrà essere considerata in detrazione dall’acquirente/committente che subirà l’irrogazione di una sanzione fissa. La novità è stata introdotta dall’art. 1, comma 935 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, Legge di Bilancio 2018.
La novella ha modificato l’art. 6, comma 6 del D.Lgs n. 471/1997 aggiungendo il seguente periodo “in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.”
La norma è nella sostanza “simmetrica” a quanto già previsto dal successivo comma 9-bis del medesimo art. 6 ove, a riguardo delle infrazioni commesse nell’applicazi