Il 30 novembre: il D-day della rottamazione bis

in attesa della conversione del Decreto Legge fiscale e dell’approvazione della Legge di bilancio nella sua forma definitiva segnaliamo l’importante scadenza del 30 novembre per i soggetti interessati alla rottamazione bis delle cartelle esattoriali

 

Dal Parlamento stanno filtrando indiscrezioni sulla rottamazione bis: si vocifera di nuove proposte con allargamenti della platea degli interessati e nuovi termini di adesione e pagamento. Si tratta di sole voci che andranno monitorate sia in fase di conversione del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 che di approvazione della Legge di Bilancio per il 2018.

Ad oggi, col citato D.L. n. 148/2017 non ancora convertito ed una Legge di bilancio tutta in divenire, spicca come unica certezza la scadenza del giorno del 30 novembre.

È il 30 novembre, infatti, il termine ultimo per rimettersi in regola con i pagamenti scaduti per i contribuenti che avevano già aderito alla rottamazione delle cartelle e che hanno saltato, o pagato parzialmente, le prime due rate.

Poiché l’articolo 1, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 fissa al 30 novembre i termini in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017, si potranno pagare le rate non versate senza l’aggiunta di sanzioni o ulteriori interessi.

In questo caso, i contribuenti non saranno considerati decaduti.

Attenzione, però, qualora i contribuenti abbiano optato per una rateizzazione superiore alle due rate, essi dovranno provvedere comunque al pagamento della terza rata se ha scadenza sempre in data 30 novembre; sul punto si veda il modello DA1 e le varie opzioni ivi previste, poiché il 70% degli importi per la rottamazione doveva, e deve, essere versato nel 2017. Il D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 non è intervenuto sul punto.

In poche parole, i contribuenti che, usufruendo dello slittamento al 30 novembre 2017 delle precedenti scadenze, provvederanno al pagamento totale o parziale delle rate di luglio e ottobre e verseranno la terza rata di novembre, se prevista come da piano di rateizzazione, saranno in regola con i pagamenti e non avranno altri adempimenti da fare.

Essi rispettando le scadenze delle eventuali altre rate, come da piano, avranno tutti i benefici previsti dalla rottamazione.

L’Agenzia Entrate Riscossione, sul nuovo sito, ha messo a punto un servizio per richiedere nuovamente copia della comunicazione delle somme dovute e i relativi bollettini di pagamento, mediante l’accesso all’apposita sezione dedicata alle “rate scadute e nuovo termine al 30 novembre”.

Nei fatti dal 6 novembre “è possibile richiedere l’elenco delle cartelle ‘rottamabili’ e presentare la domanda dall’area libera del portale www.agezientrateriscossione.gov.it , senza necessità di pin e password. È il progetto digitale ‘Fai D.A. te’, con l’acronimo di Definizione Agevolata (dl 148/2017), e rappresenta una corsia preferenziale per risparmiare tempo e avere comunque a disposizione, in modo semplice, tutti gli strumenti utili per aderire alla cosiddetta rottamazione delle cartelle” (dal Comunicato Stampa di Agenzia delle Entrate Riscossione del 06/11/2017).

Non può sottacersi che, sempre in tema di rottamazioni, il 30 novembre scadrà anche la seconda rata (pari al 40% o al 60% a seconda della rateizzazione in due o tre rate) della definizione agevolata ex articolo 11 D.L. 24 aprile 2017 n. 50 riguardante le liti fiscali pendenti.

Per essa non è stato previsto alcuno slittamento dei termini per la scadenza della prima o unica rata dello scorso 2 ottobre.

 

10 novembre 2017

Valeria Nicoletti e Luca Bianchi