Legge di bilancio 2017: la proroga del superammortamento

la Legge di Bilancio 2017 ha prorogato i dei termini per la fruizione del super ammortamento e ha introdotto l’iper ammortamento per i ‘beni digitali’: un riassunto delle vecchie regole prorogate con modifiche (superammortamento) e delle nuove regole introdotte per il 2017 (iperammortamento)

comm.tel-leggi.bilancio-2Il comma 8 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017 ha sancito la proroga dei termini per la fruizione del c.d. ”superammortamento”, nonché l’introduzione dell’iper ammortamento per i beni “digitali”.

Con specifico riferimento alla prima forma di agevolazione, già vigente lo scorso anno, i criteri generali sono rimasti gli stessi (beni nuovi e maggiorazione ai soli fini fiscali del 40% degli ammortamenti) ma, differentemente dalla precedente versione, la disciplina ora non include più gli acquisti delle autovetture; pertanto chi volesse fruire della maggiorazione fiscale del costo dovrà ottenerne la consegna entro quest’anno.

Per contro, per i beni strumentali ad alta tecnologia (digitale) l’agevolazione scatta per le consegne poste in essere dal 2017 e la maggiorazione del costo sarà pari al 150%.

Dal punto di vista soggettivo, come previsto già per il 2016, i contribuenti ad essere interessati dalle agevolazioni sono quelli che conseguono reddito di impresa e/o di arti e professioni.

Dal punto di vista oggettivo la maggiorazione degli ammortamenti si applicherà, per il 2017, con riferimento ai beni consegnati dal 01.01.2017 al 31.12.2017, ovvero anche successivamente, ma non oltre il 30 giugno 2018.

In tale ultima ipotesi, ai fini della fruizione dell’agevolazione, è necessario che l’ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2017 e che, entro il medesimo termine, sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del prezzo di acquisto.

[blox_button text=”LA GESTIONE DEL SUPERAMMORTAMENTO IN EXCEL” link=”https://www.commercialistatelematico.com/ecommerce/iperammortamenti-superammortamenti-excel.html” target=”_self” button_type=”btn-default” icon=”” size=”btn-md” /]

In conclusione d’anno appare quindi opportuno effettuare qualche verifica di convenienza stante il fatto che:

  1. gli acquisti di autovetture non sono più agevolabili;

  2. i processi ad alta tecnologia (Industria 4.0) potranno essere assoggettati all’iper ammortamento.

In particolare, ai fini della verifica della fruibilità della maggiorazione, occorre fare riferimento al disposto ex articolo 109, commi 1 e 2 del TUIR che individuano il momento in cui l’acquisto si intende effettuato.

A tal proposito si ricorda che:

  1. per i beni mobili vale la consegna o la spedizione, ovvero la data in cui si perfeziona l’effetto traslativo della proprietà, se successiva;

  2. per i beni in leasing vale la data in cui il bene entra nella disponibilità del conduttore;

  3. nell’ambito di contratti di appalto l’investimento si considera effettuato al momento dell’ultimazione del servizio.

Come già previsto per la precedente versione del super ammortamento, anche in questo caso:

  • devono ritenersi non agevolabili gli acquisti di beni strumentali che scontano aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%, nonché quelli indicati in una apposita tabella (esempio condotte di gas ed energia);

  • l’agevolazione in commento non rileva ai fini della determinazione degli acconti d’imposta.

I beni per i quali si può usufruire dell’iper ammortamento sono elencati nell’Allegato A della Legge di Bilancio; in sostanza si tratta di normali beni strumentali che devono però disporre di controllo mediante computer (CNC), interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica ed altre tecniche informatiche avanzate.

Infine, con riferimento ai beni di costo superiore a euro 500.000, per fruire dell’agevolazione, è necessario redigere un’apposita dichiarazione di responsabilità accompagnata da una perizia giurata rilasciata da un ingegnere o perito industriale attestante che l’impianto è in possesso dei requisiti.

Questo articolo è tratto dalla nostra circolare settimanale

27 DICEMBRE 2016

Alessandro Tatone