Recesso del socio di SRL: il contesto legale di riferimento

Guida al recesso del socio di SRL: in questa prima parte offriamo un panorama delle norme del codice civile che normano il recesso e la valutazione della quota.

recesso di socio di srlLa riforma del diritto societario del 2003 ha rivisto la normativa sul diritto di recesso dei soci di società di capitali, ampliando le fattispecie in cui viene riconosciuto il diritto al socio.

Ne ha inoltre precisato l’iter procedurale introducendo l’ipotesi di determinazione del valore di liquidazione mediante relazione giurata dell’esperto.

La disciplina precedente alla riforma aveva lo scopo di preservare il capitale sociale nell’ottica di tutelare quella che è la principale garanzia per i diritti dei creditori e pertanto la facoltà di esercitare il diritto  di recesso era limitata a determinati casi, trasformando così la società in una sorta di prigionia per il socio.

Il principio ispiratore della riforma societaria è stato appunto quello di liberalizzare gli scambi economici con l’obiettivo di favorirli e quindi di responsabilizzare in maggior misura i soggetti che a vario titolo ne sono coinvolti.

In questa sede verrà presa in considerazione la sola fattispecie di recesso da Srl, contemplata dall’art 2473 del codice civile.

 

Il recesso del socio e le sue cause

Cominciamo con indicare le cause in cui sia possibile esercitare il diritto di recesso.

L’art 2473 recita:

“L’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all’estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, quarto comma.”

 

Le cause si possono pertanto dividere in:
  • Cause previste dalla legge;

  • Cause previste nell’atto costituivo

 

Cause di receso previste dalla legge:

(a) cambiamento dell’oggetto sociale;

(b) cambiamento del tipo di società;

(c) trasferimento della sede sociale all’estero;

(d) fusione o scissione;

(e) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale;

(f) modifica dei diritti particolari attribuiti ai soci, riguardanti l’amministrazione o la distribuzione di utili;

(g) eliminazione di una o più cause di recesso convenzionali previste nell’atto costitutivo;

(h) aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione;

(i) introduzione o soppressione di clausole compromissorie;

(l) casi particolari previsti per società soggette ad attività di direzione e coordinamento

 

Cause previste dall’atto costitutivo:

(a) clausola che prevede che la società sia costituita a tempo indeterminato o mancata indicazione di durata;

(b) clausola che prevede l’intrasferibilità delle quote di partecipazione;

(c) clausola che subordina il trasferimento della quota per atto tra vivi al mero gradimento degli organi sociali, di soci o di terzi ;

(d) clausola che subordina il trasferimento della quota a causa di morte a condizioni o limiti che nel caso concreto ne impediscono il trasferimento;

(e) casi di recesso in aggiunta a quelle legali.

 

 

Determinazione del valore delle quote

Preliminarmente vale la pena di segnalare, dall’esame dell’art 2473 del cod. civile, l’assenza di un paio di indicazioni che sono invece presenti nella disciplina della società azionaria prevista dall’art 2437 e segg. del codice civile.

La prima riguarda la mancanza di una indicazione che riconosca il diritto dei soci di conoscere anticipatamente il valore della partecipazione ed i criteri utilizzati per la sua determinazione. Il secondo elemento concerne l’individuazione del soggetto cui spetta la determinazione del valore della partecipazione.

Tale circostanza sembra riflettere un’intenzione del legislatore, cioè quella di rendere più snello il procedimento di liquidazione nel contesto societario in cui la centralità della persona del socio fa ipotizzare un suo più diretto coinvolgimento nell’attività sociale e quindi una ipotetica maggiore informazione sulle condizioni e sulle dinamiche della società.

Si rileva tuttavia che la materia valutativa è molto specialistica e richiede pertanto l’applicazione di tecniche (come si vedrà nel seguito) che vanno al di là delle conoscenze che può avere un socio, anche informato, sull’attività aziendale.

Si osserva inoltre che la valutazione eventualmente effettuata dagli amministratori correrebbe il rischio di non essere completamente indipendente, in quanto la società è parte interessata al processo valutativo; inoltre la società rappresenta, con l’uscita del socio gli interessi dei soci rimasti in misura maggiore rispetto alla situazione pre-uscita.

In assenza di una clausola compromissoria nello statuto della società che regolamenti la materia, la conseguenza, come spesso accade nella pratica, è che la società effettui, direttamente tramite gli amministratori stessi , ovvero con una perizia di parte assegnata ad un professionista, una valutazione e che di contro il socio recedente effettua una propria valutazione e si apra quindi un contenzioso sul valore delle quote.

In questo caso viene in aiuto il 3° comma dell’art 2473, il quale precisa che, in caso di disaccordo sul valore, la sua determinazione viene effettuata tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale.

Per quanto concerne il quantum di valore della quota, l’art 2473 del codice civile specifica che i soci, che recedono da una Srl, hanno diritto ad ottenere il rimborso delle quote in proporzione del patrimonio sociale; esso è a tal fine determinato tenendo conto anche del valore di mercato, al momento della dichiarazione di recesso.

L’intento del legislatore, nel definire il valore della quota, viene normalmente interpretato dalla dottrina e dalla prassi come la ricerca di un valore economico effettivo (cd fair value ovvero equo apprezzamento).

Vedi in proposito anche l’art 1349 del cod. civile, espressamente richiamato dall’art 2473, nel caso di un esperto nominato dal tribunale:

“se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita ad un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento”.

Ciò in modo da non favorire ovvero penalizzare né il socio recedente, né gli acquirenti delle quote, ovvero la società. In altri termini il riferimento si basa su un valore esterno ed indipendente, non influenzabile da alcuna delle parti interessate.

E’ dubbio se sia possibile prevedere nell’atto costitutivo criteri di valutazione della quota diversi da quelli indicati dalla legge.

In particolare l’ordine dei notai del Triveneto si è espresso indicando che stante la tipicità della causa del recesso (disinvestimento), non è possibile prevedere statutariamente che al socio recedente venga rimborsato un importo diverso dal valore di mercato della partecipazione al momento della dichiarazione di recesso.

È tuttavia possibile, in assenza di un metodo legale e univoco di valutazione delle partecipazioni societarie, prevedere criteri statutari volti a determinare in maniera oggettiva il valore di mercato della partecipazione, dovendosi ritenere illegittime solo quelle clausole che determinano il rimborso della partecipazione secondo criteri diversi dal valore di mercato.

Sono inoltre, ad esempio, da ritenersi lecite le clausole volte a determinare il valore dell’avviamento secondo calcoli matematici rapportati alla redditività degli esercizi precedenti.

Sono invece, da ritenersi illecite le clausole che determinano il rimborso della partecipazione in misura pari al valore nominale della stessa o che tengano in considerazione i soli valori contabili.

Sono del pari da ritenersi illecite le clausole che rimettono ad una decisione periodica dei soci, anche unanime, la predeterminazione del valore delle partecipazioni ai fini di un eventuale recesso.

In questa sede vale anche la pena di precisare un paio aspetti:

  • il valore di mercato di cui all’art 2473 si riferisce alle quote sociali oggetto di recesso, non ai singoli beni che costituiscono il patrimonio sociale. I singoli beni, attivi o passivi compongono infatti, attraverso il patrimonio sociale, il complesso azienda (ovvero pro quota le quote sociali), che è appunto l’oggetto da valutare.

  • Il valore di mercato potrebbe far emergere maggiori valori o anche minori valori rispetto al patrimonio sociale; maggiori valori emergono normalmente per la presenza di beni immateriali non contabilizzati a bilancio, ovvero per la presenza di un avviamento; minori valori possono emergere ad esempio per aziende cronicamente in perdita, ovvero quando il bilancio contenga significative minusvalenze non contabilizzate

 

Sugli specifici criteri di valutazione da adottare per la valutazione delle quote sociali, il legislatore non fornisce alcuna indicazione particolare, salvo i riferimenti sopra indicati al patrimonio sociale ed al valore di mercato.

Tra i vari metodi valutativi previsti dalla dottrina e dalla tecnica professionale, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, in un documento dell’aprile 2015, indica come preminente il modello patrimoniale, semplice o complesso, con integrazione di modelli reddituali ovvero finanziari (metodo DCF discounted cash flow), come metodi ausiliari nella misura in cui siano praticabili e/o applicabili.

Circa l’eventuale applicabilità di variazioni, in aumento o in diminuzione per quote di maggioranza ovvero quote di minoranza, così si è espresso il citato documento:

“La valorizzazione della partecipazione avviene in proporzione della partecipazione che il socio recedente possiede nella società e quindi nel patrimonio sociale; data la diretta proporzionalità tra valore del patrimonio sociale e valore della partecipazione, a differenza di quanto avviene nel caso di cessione di partecipazioni, non si dovrebbe tener conto di premi di maggioranza o sconti di minoranza, né tantomeno di eventuali diritti particolari del socio potranno influenzare il valore della partecipazione che lo stesso ha nella società”.

Secondo tale orientamento, la valutazione, ai fini del recesso, non dovrebbe, pertanto, essere influenzata dall’ipotesi in cui dalla partecipazione derivi un controllo della società.

Conseguentemente al suo normale valore non dovrà essere sommato il cd. “premio di maggioranza”; nel caso di una partecipazione minoritaria, non dovrebbe essere effettuato lo “sconto di minoranza”.

Si precisa peraltro che sulla stessa linea si trovano anche i PIV (Principi Italiani di Valutazione), emessi nel luglio 2015, da OIV (Organismo Italiano di Valutazione).

 

Si evidenzia inoltre che l’art 2473 precisa che il rimborso delle quote può avvenire:

  1. mediante acquisto da parte dei soci proporzionalmente alle loro partecipazioni,

  2. da un terzo concordemente individuato dai soci medesimi; qualora ciò non avvenga,

  3. il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica l’art 2482 e, qualora sulla base di esso non sia possibile il rimborso della partecipazione, la società viene posta in liquidazione

 

Vale la pena di ricordare che il valore da assegnare alle quote di recesso, nell’ipotesi c) sopracitata, rappresenta un punto di incontro fra due interessi contrapposti:

  1. la tutela del socio recedente, non più in sintonia con le politiche gestionali adottate dalla società, soprattutto in assenza di possibili acquirenti

  2. la salvaguardia dell’integrità del patrimonio sociale in favore sia dei creditori sociali, sia dell’impresa che viene ad essere privata di parte delle risorse originariamente destinate allo svolgimento dell’attività economica, sia dei lavoratori che nel caso estremo di ipotesi liquidatorie vedrebbero vanificato il loro posto di lavoro

 

L’applicazione delle regole indicate dall’art 2473 del codice civile sopraesposte pone quindi un problema. Il patrimonio netto sociale è il risultato dell’applicazione delle regole previste dalla legge per la formulazione dei bilanci di esercizio, mentre la valutazione delle quote segue regole e metodologie in parte diverse, come indicato dallo stesso art 2473 citato e come previsto dalle tecniche di valutazione d’azienda.

Un paio di esempi possono essere utili per chiarire questo aspetto:

  • Esempio A. Presenza di un significativo valore di avviamento. L’avviamento, a meno che non sia un importo originato dal pagamento a terzi per l’acquisto di un’azienda, non viene espresso sul bilancio di esercizio: ciò è infatti vietato sia dal codice civile che dai principi contabili di riferimento.
    L’avviamento viene invece considerato in sede di determinazione del valore delle quote, così come indicato dall’art 2473 che individua il valore di mercato come elemento di riferimento, ma non trova espressione nel patrimonio societario da cui si attinge per liquidare le quote al socio recedente.
    Appare evidente che il 30% o il 40% della quota del socio recedente calcolata sul patrimonio netto senza avviamento è differente dalla stessa quota calcolata considerando anche l’avviamento. Casi similari si verificano nel caso siano presenti elementi immateriali, ma non contabilizzati a bilancio, quali. brevetti o marchi

  • Esempio B. Presenza di importanti minusvalenze non contabilizzate; queste possono avere la più diversa origine: valori di magazzino gonfiati, crediti inesigibili non svalutati, fondi rischi non evidenziati, perdite permanenti di valore sugli immobilizzi. Questi casi presentano una situazione inversa rispetto alla precedente: il valore della quota sarà infatti proporzionalmente minore rispetto alla quota di patrimonio netto desumibile dal bilancio. In questa situazione inoltre si presenta la necessità, per la società, di contabilizzare le minusvalenze che emergono in sede di valutazione della quota del socio recedente

 

Approfondisci: Recesso del socio di SRL e valutazione della quota: la prassi della perizia

 

21 gennaio 2016

Angelo Fiori