Accertamento sintetico e reddito agricolo

analisi di un caso di contestazione di un accertamento sintetico ad un imprenditore agricolo e dell’impatto delle norme fiscali specifiche per l’agricoltura in tale tipo di accertamento

Con la sentenza n. 10747 del 16 maggio 2014 (ud. 26 febbraio 2014) la Corte di Cassazione ha legittimato l’utilizzo del cd. accertamento sintetico, nei confronti di un coltivatore diretto, atteso che nel caso di specie “il P. non aveva fornito prove idonee a contrastare le presunzioni su cui l’accertamento si fondava, essendosi limitato a produrre una consulenza tecnica di parte, ‘generica ed atta a dimostrare la sola potenzialità produttiva di un fondo’, laddove l’entità del reddito prodotto nel 1997 doveva essere dimostrata con ‘la documentazione relativa all’IVA’“).

Per la Corte costituisce principio consolidato (Cass. nn. 7505/2003, 6952/2006, 10385/2009 e 9313/2010) quello secondo il quale l’Amministrazione Finanziaria “può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale – determinati in base agli estimi catastali – del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (disponibilità di autoveicoli non inerenti all’attività agricola, tenore di vita, ecc.) si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo“, e in tal caso, a norma dell’art. 38, c. 6, del D.P.R. n. 600773 incombe “al contribuente l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili, o separatamente tassate“.

Brevi considerazioni

Il principio, come peraltro, osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza che si annota, non è certamente nuovo.

Già con la sentenza n. 7005/2003, la Corte, ritenendo pacifica la questione, aveva rilevato che se è vero che i redditi dominicali ed agrari determinati ai sensi degli artt. 25 e 31 del D.P.R. n. 917/1986, sulla base degli estimi catastali prescindono dall’effettivo reddito conseguito, con conseguente preclusione per l’ufficio di effettuare l’accertamento sintetico, è altrettanto vero (sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 377 del 1995) che tale principio trova esclusiva applicazione in riferimento alla determinazione del reddito fondiario, ma non è invece applicabile nel caso in cui vi sono ragionevoli elementi per presumere che assieme al reddito predetto ne concorrano altri (Cass. nn. 11223/95 e 12258/99). “Per questi ultimi pertanto può farsi correttamente ricorso all’accertamento sintetico. Del resto, se così non fosse, basterebbe al contribuente che dispone di più fonti di reddito dichiarare il solo reddito fondiario per vedersi esentato da ulteriori accertamenti in ordine alle altre voci di reddito. A tal fine appare applicabile al caso di specie la disposizione di cui all’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 che facoltizza l’ufficio finanziario a procedere ad accertamento sintetico del reddito sulla base del cosiddetto redditometro quando il reddito accertabile si discosta di almeno un quarto da quello dichiarato proprio perché tale divergenza può legittimamente far supporre che il contribuente disponga di ulteriori redditi oltre quello fondiario. È beninteso possibile che il reddito fondiario dichiarato, in quanto determinato secondo la rendita catastale e, quindi, secondo un criterio fittizio, sia inferiore rispetto a quello effettivamente ricavato dal contribuente; in tale circostanza, tuttavia, quest’ultimo, a fronte dell’eventuale accertamento dell’ufficio può sempre dimostrare, ai sensi dell’art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973, che il maggior reddito determinato sinteticamente deriva dallo sfruttamento del fondo e che non è pertanto tassabile”.

E successivamente, con la sentenza n. 6962/2006 ha confermato il legittimo operato dell’Amministrazione Finanziaria, che procede con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto quando questa comprenda soltanto il redditi agrario e dominicale, determinati in base agli estimi catastali, e, da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente, si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo, gravando sul contribuente la prova volta a dimostrare che i redditi effettivi percepiti dai terreni posseduti siano tali da giustificare il tenore di vita rilevato dall’Amministrazione.

E ancora, con la sentenza n. 10385/2009 è stato riconfermato il principio ormai ampiamente consolidato, secondo cui “quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (disponibilità di autoveicoli non inerenti all’attività agricola, tenore di vita, ecc.) si può fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo, in tal caso, incombe al contribuente l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili, o separatamente assate (da Cass. nn. 6952/06, 7005/03, 12192/02, 11223/95)”.

Si rileva che la stessa Amministrazione finanziaria, con la circolare n.49/E del 9 agosto 2007, ha invitato gli uffici a valutare, in questi casi, ai fini della determinazione di un reddito “potenziale”, il volume d’affari Iva, fermo restando “la facoltà da parte del contribuente di dimostrare, a norma del comma 6 dell’art. 38, che il reddito accertato, maggiore del reddito fondiario dichiarato – determinato sulla base della rendita catastale, e quindi in ipotesi anche inferiore a quello effettivo – deriva dallo sfruttamento del fondo e non è pertanto soggetto ad ulteriore imposizione…”.

In pratica, un volume d’affari idoneo a coprire la capacità contributiva del contribuente, permette di superare l’eventuale accertamento sintetico.

4 luglio 2014

Francesco Buetto