Il trattamento fiscale dei compensi percepiti per attività sportiva dilettantistica

l’inquadramento tributario dei rimborsi spese erogati agli sportivi dilettanti lascia spesso dei dubbi: ecco un quadro riassuntivo della disciplina IRPEF per tale particolare categoria di contribuenti

Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati, nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto, costituiscono redditi diversi: così dispone, infatti, l’articolo 67, c. 1, lett. m, del TUIR. Sul punto, l’Amministrazione Finanziaria ha avuto modo di precisare che, si ricomprendono nel regime agevolativo in commento, anche i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico (R.M. 26.3.2001, n. 34/E).

Successivamente, l’art. 35, c. 5, D.L. 30.12.2008, n. 207 ha incluso, nell’ambito applicativo del regime agevolativo in esame, anche i compensi erogati dagli enti sopra richiamati nei confronti di soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ovvero di soggetti che non svolgono un’attività durante la manifestazione, ma rendono le predette prestazioni a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva. In buona sostanza, è stato notevolmente ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell’ambito dell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché quello dei soggetti destinatari del regime di favore, eliminando il requisito del collegamento fra l’attività resa dal percipiente e l’effettuazione della manifestazione sportiva. Così, anche le somme corrisposte per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale, di natura non professionale, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, costituiscono dei redditi diversi.

Quanto al regime impositivo dei suddetti compensi in capo al soggetto percepente, si rammenta che, per effetto del combinato disposto dell’art. 69 c. 2 del TUIR e dell’art. 25 c. 1 della L. 133/99, in relazione ai redditi di cui all’art. 67 c. 1 lett. m del TUIR è prevista:

  • la non imponibilità dei compensi fino all’importo annuo di € 7.500, sui quali non deve quindi essere operata alcuna ritenuta;

  • per i compensi di importo annuo superiore ad € 7.500 e fino ad € 28.158,28, l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta, sulla base dell’aliquota IRPEF del primo scaglione (23%) aumentata delle addizionali di compartecipazione;

  • per i compensi di importo annuo eccedente € 28.158,28, l’applicazione di una ritenuta nella stessa misura sopra indicata, ma a titolo d’acconto.

Si rammenta che, le somme corrisposte per rimborsi di spese documentate e relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, che siano sostenute in occasione di prestazioni svolte fuori dal territorio comunale, non partecipano, invece, alla determinazione del reddito in parola.

Riassumendo, quindi, sulla parte di compenso eccedente complessivamente la somma di € 7.500 nel periodo di imposta, le società sportive dilettantistiche sono obbligate ad operare, all’atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta sulla base dell’aliquota IRPEF del primo scaglione (23%). La predetta ritenuta alla fonte opera a titolo d’imposta limitatamente alla parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino ad Euro 20.658,28 (€ 28.158,28 – € 7.500,00), mentre si applica a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede l’importo di € 20.658,28. Peraltro, fino a compensi di € 20.658,28 (€ 28.158,28- € 7.500,00), il soggetto percettore subisce una tassazione definitiva e non è tenuto ad indicare il compenso ricevuto, nell’eventuale dichiarazione dei redditi. Superato tale importo, il contribuente ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi con l’esposizione dell’importo ricevuto e della ritenuta subita a titolo di acconto.

Ai fini della verifica dei suddetti limiti, l’associazione sportiva deve farsi rilasciare dal percipiente una certificazione attestante l’ammontare dei compensi e dei rimborsi eventualmente percepiti da altri soggetti e aventi la medesima natura. Peraltro, ai sensi dell’art. 25, c. 1 L. 133/1999, l’aliquota della ritenuta d’imposta o d’acconto operata con obbligo di rivalsa sulla parte imponibile dei compensi di cui all’art. 67, c. 1, lett. m, D.P.R. 917/1986, deve essere obbligatoriamente maggiorata delle addizionali Irpef. E’ bene rammentare che, l’art. 28 del D.L. n. 201/2011 ha incrementato l’aliquota di base dell’addizionale regionale all’1,23% (in luogo del precedente 0,90%), senza però alcun riferimento all’aliquota dell’addizionale di compartecipazione all’Irpef, da applicare, come sopra esposto, per la parte di compensi eccedenti € 7.500. Sull’applicazione delle predette addizionali Irpef, sono intervenuti i tecnici dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n.106/E/2012), i quali hanno precisato che:

  • l’aliquota di riferimento per l’addizionale regionale di compartecipazione all’IRPEF deve essere quella deliberata dalla Regione nella quale il beneficiario dell’emolumento ha il domicilio fiscale;

  • deve essere applicata anche l’addizionale comunale di compartecipazione all’IRPEF, a nulla rilevando la mancata emanazione dei decreti interministeriali.

Pertanto, anche se non sono stabilite le corrispondenti aliquote con decreto ministeriale, sono sempre dovute le addizionali, regionale e comunale, di compartecipazione all’Irpef, secondo l’aliquota deliberata dall’Ente (Regione o Comune) in cui abbia il domicilio fiscale il contribuente che percepisce l’emolumento. L’aliquota da utilizzare per l’addizionale regionale va individuata in quella concretamente deliberata dalla Regione, mentre l’addizionale comunale è individuata in quella concretamente deliberata dal comuni, i quali possono disporre la variazione di tale aliquota in autonomia, adottando un proprio regolamento.

 

17 giugno 2013