Il decreto n. 34/2023 interviene sulle misure di adesione e definizione agevolata introdotte dalla legge di bilancio 2023. Viene allargato il perimetro operativo: riguardo gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle entrate, non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata 1° gennaio 2023 ovvero notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono ammessi anche gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023; per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, con pagamento rateale in corso alla data di entrata in vigore del decreto Bollette, entro la prima scadenza successiva, si può chiedere che gli importi ancora dovuti a titolo di sanzione siano rideterminati in base alle disposizioni, più vantaggiose della legge di bilancio 2023; alla procedura di conciliazione agevolata per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, sono ora ammesse anche quelle pendenti al 15 febbraio 2023.
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