Il Tar del Veneto, con la sentenza n. 632 del 3 aprile 2024, ha concluso che l’equo compenso (appena approvato con legge apposita) va applicato anche alle gare pubbliche di servizi tecnici; non è consentito formulare ribassi sui compensi professionali, che devono quindi rimanere invariati. Sono ammessi solo i ribassi sulle spese generali.
05 aprile 2024