Premi risultato: chiarimenti da parte di Agenzia Entrate

In risposta all’interpello n. 212/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulla conversione del premio di risultato in welfare aziendale. In merito all’individuazione del momento rilevante ai fini del rispetto del limite di valore o di importo (3.000 euro), il valore del benefit rileverà nel periodo d’imposta in cui il dipendente ha optato per la conversione del premio di risultato. Per quanto concerne il momento di percezione dei benefit sostitutivi del premio di risultato, per i servizi welfare gli stessi si considerano percepiti dal dipendente, e quindi esclusi dal reddito, nel momento in cui il dipendente effettua la scelta del welfare, a prescindere dal successivo momento in cui il servizio venga utilizzato o il rimborso erogato, ovvero il datore di lavoro provveda al versamento dei contributi al fondo di previdenza o alla cassa sanitaria.