Locazioni: imposta di registro prorogata in base alla registrazione

Con la circolare n. 8 del 13 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito le sospensioni in atto. Il pagamento dell’imposta di registro è subordinato alla richiesta di registrazione del contratto da parte del contribuente: solo se ci si avvale della sospensione, e pertanto non richiede la registrazione, il pagamento dell’imposta è rinviato. Diversamente, se il contribuente chiede la registrazione, resta dovuto il versamento dell’imposta. Inoltre, le rate ordinarie per rinnovi delle precedenti registrazioni continuano ad osservare le scadenze previste.