Lavoro: proroga dei contratti a tempo determinato acausale

L’art. 93 del Dl n. 34/2020 stabilisce che, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del Dl n. 81/2015. L’INL, nella nota n. 160 del 3 giugno 2020 fornisce chiarimenti, sottolineando che devono ricorrrere le seguenti condizioni: il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio; il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020. Resta ferma la possibilità di disporre una proroga “acausale” anche oltre tale data se la stessa non comporti il superamento del periodo di 12 mesi.