E’ in vigore dal 1° settembre la riforma su sanzioni e omissioni. Se si fa “pace” spontaneamente con l’Inps (entro 120 giorni dalla scadenza del dovuto) si usufruisce della sanzione ridotta alla misura del tasso Bce (4,25% dal 12 giugno) senza maggiorazione del 5,5% normalmente prevista. Se si è raggiunti da un avviso dell’Inps e si versa entro 30 giorni, si fruisce della riduzione delle sanzioni al 50%. Le novità sono contenute nel Dl n. 19/2024 convertito con la legge n. 56/2024, in vigore dal 1° settembre.
02 settembre 2024