Fondo perduto perequativo: istituito il codice tributo per compensazione e restituzione

Con la risoluzione n. 73/E del 16 dicembre 2021, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo per compensazione e restituzione del fondo perduto perequativo. Il contributo può essere richiesto: come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24; con pagamento diretto tramite bonifico su conto corrente. Nel primo caso è utile il seguente codice: “6957” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”. In caso di non spettanza e restituzione, il contribuente può regolarizzare la propria situazione versando spontaneamente il contributo ed i relativi interessi e le relative sanzioni ridotte in linea con l’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472, utilizzando il modello F24 ELIDE indicando i seguenti codici: 8134 -Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021; 8135 – Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021; 8136 – Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021. Maggiori dettagli nella risoluzione citata.