Decreto Ucraina-bis: la vigilanza sugli aumenti dei prezzi

Il Garante viene nominato gestore dei poteri di vigilanza sulle potenziali speculazioni in materia di rialzi dei prezzi non giustificati dal normale andamento del mercato. Il Garante è, quindi, autorizzato a richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni, ed approntare (eventualmente) le opportune misure di intervento. Chi non risponde entro i successivi dieci giorni oppure fornisce informazioni non veritiere, è punito con una sanzione amministrativa pari all’1% del fatturato, con un minimo di 2mila euro e fino a 200mila euro (articolo 7 del Dl 21/2022).