Nell’ordinamento tributario non esiste un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, introdotto soltanto nel codice di procedura penale e valevole soltanto all’interno di quello specifico sistema procedurale. Ne consegue quindi che l’acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale, in mancanza di una specifica previsione, non comporta l’inutilizzabilità degli stessi, esclusi solo i casi in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio. Il fatto però che talune violazioni non comportano la sanzione specifica della inutilizzabilità degli elementi irritualmente acquisiti non significa che la violazione sia priva di conseguenze, dato che le conseguenze sanzionatorie ricadono direttamente sull’autore dell’illecito, sul piano disciplinare e, se del caso, sul piano della responsabilità civile e penale (Cassazione Ordinanza n. 5105 del 25/02/2020 massimata da Giovambattista Palumbo).
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