L’Ispettorato del Lavoro con la Nota n. 298 del 24 giugno 2020 specifica che la disposizione che prevede la sospensione delle procedure di licenziamento di cui all’art. 46 del D.L. n. 18/2020, riguarda anche il caso del licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione. Prima di specificare perché tale fattispecie di licenziamento debba esserei compresa in quelle per le quali si applica la sospensione, l’Ispettorato del lavoro ha specificato che il Legislatore, con la norma di cui all’articolo 46 del Decreto Legge n. 18/2020 ha inteso conferire alla norma un carattere generale, cosicché debbono ritenersi ricomprese nel suo alveo tutte le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 3 della L. n. 604/1966.
Rientra in tale fattispecie quindi anche il licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione, in quanto il datore di lavoro deve primariamente effettuare una verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse, riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso l’adeguamento dell’organizzazione aziendale. Ciò significa, in sostanza, che la sospensione di cui all’art. 46 del D.L. n. 18/2020 si applica anche ai licenziamenti per inidoneità sopravvenuta. (Antonella Madia)