La Corte di Cassazione (Sez. V Civile) con l’ordinanza n. 11731 del 5 maggio 2025 ha confermato il principio secondo il quale le detrazioni fiscali per interventi edilizi si trasmettono in caso di decesso solo all’erede che abbia la detenzione materiale e diretta del bene. In base all’art. 2, comma 5, L. 27/12/2002 n. 289, infatti “in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”. (Giulia Rancan)
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