La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 12/03/2024, n. 6610, ha chiarito alcuni rilevanti aspetti relativi al cosiddetto principio di neutralità dell’IVA. In forza del principio di neutralità dell’IVA, pur in presenza di violazioni degli obblighi formali di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture, per cui permane la possibilità di irrogare le relative sanzioni non potendosi qualificare le stesse come meramente formali, il diritto alla detrazione sussiste purché tutti gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, e salvo che la parte abbia omesso di effettuare gli obblighi formali in vista di un intento fraudolento e di evasione, ovvero la violazione sia finalizzata ad impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali. (Giovambattista Palumbo)