L’aspetto più critico della vicenda, al momento ancora troppo sottovalutato dagli interessati, resta quello dell’obbligo di vigilanza sugli adempimenti dei professionisti, ricadente in capo alle articolazioni territoriali (Odcec competente) ed in relazione ai quali il CNDCEC ha suggerito di provvedere mediante inoltro a tutti gli iscritti di un questionario da rendere compilato in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La risposta al questionario e l’inoltro secondo le modalità che saranno indicate da ciascun Ordine territorialmente competente, rappresenta adempimento obbligatorio utile a verificare, secondo le dichiarazioni rese, l’avvenuto (o meno) puntuale adempimento delle prescrizioni normative e regolamentari.
Quanto sopra comporta inevitabilmente che entro la fine dell’anno 2019 (o il maggior termine che ciascun Odcec riterrà di dover individuare nella considerazione che tali dati andranno comunque riversati al Consiglio Nazionale per il successivo inoltro al MEF entro il 31 marzo 2020) i professionisti, onde poter riscontrare correttamente l’adempimento dichiarativo, dovranno necessariamente risultare perfettamente in linea con tutti gli obblighi sulla materia, salvo autodenunciare la propria inosservanza ed incorrere automaticamente nella sanzioni disciplinari che il CNDCEC vorrò prevedere.
Nessuno spazio di movimento per i più distratti, la mancata restituzione del questionario costituirà inadempimento sanzionato con procedimento disciplinare, mentre la denuncia di situazioni non verificate documentalmente (stante la natura della dichiarazione sostitutiva) realizzerebbe addirittura una fattispecie penalmente perseguibile. (Massimiliano De Bonis)
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