Le cartelle esattoriali non impugnate dal contribuente contenenti le richieste di “tributi erariali” (nel caso in esame Iva, Irap e ritenute alla fonte) si prescrivono in cinque anni decorrenti dalla notifica delle cartelle. Inoltre, la richiesta di rateizzazione non rappresenta né riconoscimento del debito esattoriale da parte del contribuente né atto interruttivo della prescrizione. Segnaliamo le interessanti conclusioni della sentenza n. 1416/2019 emessa dalla CTR Lazio, sezione 16′, depositata il 12/03/2019.
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