La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 17/06/2024, n. 16754, ha chiarito, seppur con pronuncia di inammissibilità del ricorso, i profili di responsabilità tributaria del rappresentante di un’associazione culturale. Se è vero che la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 codice civile, di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione, non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto, che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi, ciò non esclude che, in materia tributaria, per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano ex lege dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura. (Giovambattista Palumbo)