Si allenta la stretta dell’Iva sulle prestazioni didattiche: il trattamento di imponibilità, introdotto dal dl 124/2019 con effetto dal 1° gennaio 2020 per recepire la sentenza della Corte di giustizia Ue, riguarderà soltanto l’insegnamento della guida automobilistica per il conseguimento delle patenti per i veicoli delle categorie B e C1. Rimangono invece esenti, oltre alle prestazioni educative, di istruzione scolastica e universitaria, di formazione e aggiornamento professionale, menzionate in modo specifico, quelle «didattiche di ogni genere». Lo prevede uno degli emendamenti al decreto fiscale approvati dalla commissione finanze di Montecitorio. La correzione riguarda l’articolo 32, comma 1, del dl n. 124/2019, che in conseguenza della pronuncia della Corte Ue del 14 marzo 2019, che ha ritenuto non comprese nell’esenzione dall’Iva prevista per le prestazioni educative e didattiche, ha modificato il punto 20 dell’articolo 10 del dpr n. 633/72 eliminando dal regime di favore il riferimento residuale alle «prestazioni didattiche di ogni genere». L’emendamento reintroduce nella norma il virgolettato, ripristinando così l’esenzione per i servizi didattici in genere, tra cui possono annoverarsi, per esempio, i corsi per l’insegnamento di discipline sportive (ris. 205 del 24/6/2002). Questa correzione di rotta appare conforme all’interpretazione della Comunità europea che ha ritenuto di non poter escludere dal trattamento di esenzione le prestazioni di insegnamento anche da parte delle Asd. (Vincenzo D’Andò)
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