Il contratto per persona da nominare

i principali aspetti del contratto per persona da nominare, con particolare riguardo all’aspetto civilistico

Il contratto per persona da nominare è regolato dagli artt. 1401 e seguenti del codice civile.

Ai sensi dell’art. 1401 del codice civile, nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.

La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all’altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso. La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall’accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto (art. 1402 c.c.).

La dichiarazione di nomina e la procura o l’accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge.

Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità, deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l’indicazione dell’atto di procura o dell’accettazione della persona nominata. Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.

Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari (art. 1405 c.c.).

 

Il pensiero della Cassazione

Con sentenza n. 6952 del 26 maggio 2000 (ud. del 19 febbraio 2000) la Corte di Cassazione ha affermato che, nel contratto per persona da nominare, il termine di tre giorni fissato dalla legge per la dichiarazione di nomina può essere validamente modificato dalle parti, a termine fisso.

Secondo un’indiscussa giurisprudenza di questa Corte, invero, nel contratto per persona da nominare il termine di tre giorni fissato dalla legge per la dichiarazione di nomina può essere validamente modificato dalle parti, alla condizione però che la scadenza del nuovo termine sia stabilita in modo assolutamente certo (Cass., sez. III, 8 settembre 1970, n. 1330), dovendo trattarsi di “un termine certus an et quando, il quale non faccia sorgere dubbio alcuno che l’adempimento prescritto dalla legge (nomina e comunicazione del contraente) avvenga in un determinato numero di giorni a decorrere dalla stipulazione del contratto oppure a scadenza fissa o in altro modo sicuramente determinato” (Cass., sez. I, 26 ottobre 1968, n. 3570; Cass., sez. I, 24 novembre 1962, n. 3183; Cass., sez. I, 4 gennaio 1966, n. 42). Sicché, quando non abbia tali caratteristiche di certezza, la clausola stipulatrice del termine per la dichiarazione di nomina deve ritenersi inidonea a sostituire il termine di tre giorni stabilito dalla legge; e se l’indicazione del contraente non avviene entro questo termine, il contratto produce i suoi effetti tra i contraenti originari, secondo quanto prevede l’art. 1405 c.c.“.

Nel caso in esame, come ha ben chiarito la Corte d’Appello, la previsione che la stipula dell’atto pubblico, e quindi la dichiarazione di nomina del contraente, non potesse avvenire prima del 5 febbraio 1984, consentiva di conoscere il momento a partire dal quale la nomina sarebbe potuta avvenire, ma non indicava il termine entro il quale la relativa dichiarazione doveva essere comunicata al venditore.

E questa argomentazione non viene in realtà contestata neppure dal ricorrente, il quale riconosce che il riferimento alla data del 5 febbraio 1984 indicava la possibilità non la necessità della dichiarazione di nomina.

Ma è evidente che il differimento nel tempo della possibilità della nomina non può equivalere alla fissazione del termine certo della sua obbligatoria comunicazione al venditore. Sicché deve concludersi che correttamente i giudici d’appello ritennero il contratto efficace solo tra i contraenti originari, Silvano Sansavini e Ezio Maldini, in quanto la dichiarazione di nomina di Graziano Maldini fu comunicata solo il 5 settembre 1981, a distanza di circa sei mesi dalla stipulazione.

Nella specie, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto il contratto efficace tra le parti originarie in presenza di una clausola che aveva previsto che la nomina dovesse avvenire in occasione della stipula dell’atto pubblico, per la quale era fissato un termine dilatorio, stabilendosi che non potesse aver luogo prima di una data determinata.

31 marzo 2010

Gianfranco Antico