Non è d’ostacolo all’applicazione delle agevolazioni “prima casa” la circostanza che l’acquirente dell’immobile sia al contempo proprietario di altro immobile (acquistato senza agevolazioni e sito nel medesimo Comune) che, “per qualsiasi ragione” sia inidoneo, per ridotte dimensioni come nel caso di specie, ad essere destinato a sua abitazione. Lo ricorda la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza 06 dicembre 2023 n. 3615, riportandosi ai principi dei giudici della Consulta in materia ed e fatti propri da costante giurisprudenza di legittimità. (Valeria Nicoletti)
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