La circolare n. 20/2020 ha identificato, tra l’altro, i tipi di intervento agevolabili, contenuti in un elenco esemplificativo anche se non esaustivo, che deve però essere riferito alle attività menzionate al comma 1 dell’articolo 125 del decreto. Si tratta, in particolare:
- della sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati);
- dell’acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti).
In considerazione di quanto sopra descritto ne deriva che le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza non rientrano tra quelli considerati ai fini della fruizione del credito d’imposta per la sanificazione. (fonte FiscoOggi)