La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4101 del 17 febbraio 2025, ha stabilito e ribadito che, in caso di indebita detrazione per erronea aliquota Iva applicata, al cessionario o al committente può essere riconosciuto il diritto a detrarre l’imposta solo nei limiti del dovuto e non per l’intero ammontare versato. La richiesta di rimborso, invece, potrà avvenire solo con l’impugnazione dell’atto che ha negato la detraibilità di quell’Iva di rivalsa.
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