La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 22/05/2025, n. 13755, ha chiarito quando i beni immobili possono considerarsi strumentali all’attività di impresa, con conseguente possibilità di deduzione del costo (e detrazione dell’Iva). In tema di deduzione di costi per immobili strumentali ai fini del reddito d’impresa, i beni immobili non strumentali, né riconducibili ai beni-merce, vanno individuati in ragione della loro natura e della destinazione all’attività di produzione o di scambio oggetto dell’attività d’impresa. L’astratta destinazione catastale del bene ad uso ufficio, senza compiere un accertamento in concreto in ordine alla utilizzabilità di tale bene all’esercizio dell’attività imprenditoriale non è sufficiente per la deduzione del costo. (Giovambattista Palumbo)
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