La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 02/04/2025, n. 8752, ha chiarito l’onere della prova e la tipologia di presunzioni utilizzabili in caso di accertamento induttivo cosiddetto “puro”. Nel caso in cui l’accertamento sia condotto con metodo induttivo e la modalità di accertamento non sia stata contestata, l’Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e può fondare l’accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. (Giovambattista Palumbo)