Il bilancio 2024 si prepara a cambiare volto per molte imprese, grazie all’innalzamento dei limiti dimensionali che determinano l’accesso alle forme semplificate di redazione, come il bilancio abbreviato, micro e consolidato. Una modifica che amplia la platea dei beneficiari e apre a nuove opportunità contabili. Scopri nel dettaglio cosa cambia, come e per chi.
Bilancio 2024: nuovi limiti dimensionali per microimprese, bilancio abbreviato e consolidato
Tra le novità più importanti che impattando nella redazione del bilancio 2024 figurano i nuovi limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio abbreviato e micro.
L’articolo 16, D.Lgs. n. 125/2024 (in attuazione della Direttiva 2023/2775/UE) ha, infatti, incrementato 2 dei 3 limiti dimensionali (totale dell’attivo dello Stato patrimoniale e ricavi delle vendite e prestazioni) che devono essere verificati.
Bilancio abbreviato
Il bilancio in forma abbreviata, di cui all’art. 2435 bis codice civile, riguarda le società
- che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati
- he non hanno superano particolari limiti dimensionali.
Tali società applicano specifiche semplificazioni (facoltative) rispetto al bilancio in forma ordinaria, nella redazione dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa.
In seguito alle modifiche dell’art. 16 D.lgs. n. 125/2024 all’art. 2435-bis, comma 1, codice civile, possono, ora, redigere il bilancio in forma abbreviata le società che
- per 2 esercizi consecutivi (limitati ad un esercizio, se si tratta del primo)
- non superano 2 dei 3 seguenti limiti (così modificati dall’art. 16 del D.Lgs 125/2024):
-
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 5.500.000,00;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 11.000.000,00;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
-
Il comma 1, lett. b) del citato art. 16, intervenendo sull’art. 2435-bis, comma 1, codice civile, ha infatti disposto che:
- “all’articolo 2435-bis, primo comma, le parole: «4.400.000» sono sostituite dalle seguenti: «5.500.000» e le parole «8.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «11.000.000»”
La norma non ha variato il limite di 50 unità relativo ai dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Voce |
Vecchi Limiti dimensionali |
Nuovi Limiti dimensionali |
Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale |
≤ 4.400.000 euro |
≤ 5.500.000 euro |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni |
≤ 8.800.000 euro |
≤ 11.000.000 euro |
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio |
≤ 50 unità |
Semplificazioni
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono beneficiare delle seguenti semplificazioni.
Semplificazioni per chi redige il bilancio in forma abbreviata |
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Stato patrimoniale e Conto economico |
Semplificazione degli schemi |
Rendiconto finanziario |
Esonero |
Nota integrativa |
Limitazioni di informativa sulle operazioni realizzate con parti correlate |
Relazione sulla gestione |
Esonero, se la Nota integrativa riporta il numero ed il valore delle azioni possedute |
Criteri di valutazione |
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Le micro imprese
Le micro imprese sono società che, in virtù delle loro dimensioni limitate, possono applicare un regime semplificato per la redazione del bilancio, finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi.
La disciplina, contenuta nell’art. 2435-ter codice civile ed introdotta dal D.Lgs. n. 139/2015 con effetto dagli esercizi dal 1/01/2016 in poi, risulta, ora, oggetto di modificata a decorrere dal bilancio 2024.
Sono considerate micro imprese:
- le società di cui all’art. 2435-bis codice civile (ci