L’Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo strumento per gestire le fatture omesse o irregolari: si tratta del documento elettronico TD29. Questo consente al soggetto che non ha ricevuto la fattura, o l’ha ricevuta in modo errato, di segnalare l’irregolarità all’Agenzia Entrate entro tre mesi, evitando così pesanti sanzioni. Nessun obbligo di verifica sulle scelte del fornitore.
Fatture omesse o irregolari: debutta il TD29 per evitare le sanzioni
A partire dal 1° aprile 2025, sono entrate in vigore le nuove regole “tecniche” per la regolarizzazione delle fatture non emesse o irregolari che hanno introdotto il nuovo Tipo Documento TD29 “Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione”.
Le specifiche “tecniche” fanno seguito alle novità introdotte dal D.Lgs. 87/2024 in tema di “Revisione del sistema sanzionatorio tributario”, che ha riscritto interamente il D.Lgs. 471/97 “Riforma delle sanzioni tributarie non penali (…)”.
Violazioni sull’invio della fattura
Tra le novità di maggior rilievo, si segnala la nuova formulazione dell’art. 6, D.Lgs. 471/97 sulla “Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. In particolare, il comma 8, prevede che se un’azienda o un professionista acquista un bene o un servizio “senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente”, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250.
Tuttavia, questa sanzione può essere evitata se l’acquirente stesso, utilizzando il nuovo Tipo Documento TD29, segnala il problema all’Agenzia delle Entrate entro tre mesi da quando avrebbe dovuto ricevere la fattura o da quando l’ha ricevuta irregolare,
Degna di nota è poi la previsione secondo cui il cessionario o il committente che riceve il documento non deve fare indagini sulle ragioni per cui l’altro contraente potrebbe aver indicato l’operazione come non soggetta a IVA per motivi specifici dell’emittente stesso.
Il nuovo documento TD29 “Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione”
I soggetti che hanno acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del fornitore-prestatore, al fine di non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6 comma 8 del d.lgs. n. 471 del 1997, ovvero sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, devono comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle entrate utilizzando il Tipo Documento TD29 e inviarlo tramite SDI entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.
Osserva
Il documento rappresenta una mera comunicazione senza alcuna rilevanza ai fini dell’IVA, nel senso che il documento non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto. In pratica, con il TD29 si permettere al cessionario/committente di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare emissione di una fattura da parte del proprio fornitore (cedente/prestatore).
In sostanza, la sua introduzione mira a semplificare la procedura di regolarizzazione per chi subisce l’irregolarità, incentivando la segnalazione e, di conseguenza, la corretta applicazione delle norme sull’IVA.
Chi deve utilizzare il TD29
Il cessionario/committente è il soggetto tenuto a emettere e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate il nuovo documento con codice TD29 quando si verifica una delle seguenti situazioni:
- mancata ricezione della fattura: Il fornitore non ha emesso la fattura entro i termini previsti dalla legge.
- ricezione di una fattura irregolare: La fattura ricevuta presenta errori o omissioni tali da renderla non conforme alla normativa (ad esempio, errata indicazione dell’imponibile, dell’aliquota IVA, dei dati de