Una recente e dirompente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia sembra segnare un punto fermo nei rapporti tra Fisco e società. Non è sufficiente il semplice ruolo di amministratore, né un legame formale con l’ente: per imputare i debiti fiscali agli ex amministratori, è necessario dimostrare un coinvolgimento diretto nella gestione irregolare. La sentenza sembra frenare le pretese dell’Amministrazione finanziaria, che non può più limitarsi a colpire chiunque abbia avuto un ruolo nella società. Un caso emblematico che apre riflessioni profonde sui confini della responsabilità patrimoniale, soprattutto in un sistema in cui le linee tra società e persona fisica rischiano sempre più spesso di sfumare.
Debiti fiscali della società: limiti alla responsabilità dell’amministratore
La responsabilità patrimoniale dei debiti della società non si estende agli amministratori, essendo necessario se si vuole imputare un debito fiscale all’amministratore emettere un avviso di accertamento autonomo e motivato nei suoi confronti.
Non basta un semplice collegamento con la società ma occorre invece dimostrare, con prove concrete, che l’amministratore abbia partecipato direttamente alla gestione fiscale irregolare, come previsto dall’art. 36 del DPR n. 600/1973 (CGT 2° gr Milano)
Il caso: la responsabilità personale degli amministratori per i debiti sociali
L’ordinamento giuridico nazionale prevede dei casi specifici in cui l’amministratore è responsabile personalmente per i debiti tributari imputati alla società.
In particolare, la responsabilità degli amministratori delle società scatta nei casi di malagestione, l’inosservanza delle norme tributarie e civilistiche o per violazione di obblighi legali; questi casi hanno dato luogo a diversi pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità negli ultimi tempi.
La responsabilità degli amministratori nella S.r.l. è disciplinata dall’art. 2476 c.c. che al primo comma stabilisce che:
“gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società”.
La responsabilità dell’amministratore di Srl, diversamente dal socio, è illimitata, rispondendo lo stesso dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, secondo la regola ex art. 2740 comma 1 c.c.
La dottrina sostiene che i soci non hanno la responsabilità per i debiti di una SRL, salvo nel momento della liquidazione della società; l’amministratore può essere tenuto a pagare i debiti della società solo in caso di cattiva gestione.