La rendicontazione di sostenibilità richiede un’attestazione di conformità da parte di revisori specializzati. Ma chi può svolgere questo ruolo? Quali criteri deve rispettare?
Scopriamo insieme il ruolo del revisore, le possibilità offerte alle società di revisione e i requisiti per ottenere l’abilitazione, in un panorama in continua evoluzione.
Il revisore della rendicontazione di sostenibilità
L’art. 8 (Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità), del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 (contenente l’Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità), stabilisce che il revisore della rendicontazione di sostenibilità, abilitato in base al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Di seguito D.Lgs), e specificamente delegato, manifesti, con la relazione prevista dall’art. 14-bis (“Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità”), dello stesso D.Lgs. (Attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), le proprie conclusioni in ordine alla rispondenza della suddetta rendicontazione alle norme del presente decreto che ne regolano:
- i criteri di redazione;
- la conformità, all’obbligo di marcatura, della rendicontazione di sostenibilità, previsto sia nell’art. 3, comma 10[1], che prevede che le piccole e medie imprese quotate possano omettere, indicandone brevemente le motivazioni nella relazione sulla gestione, di fornire le informazioni di cui al predetto comma 10, e sia nell’art. 4, comma 9[2];
- la conformità all’osservanza degli obblighi di informativa, indicati nell’art. 8, del Regolamento (UE) 2020/852, del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 18 giugno 2020.
Ebbene, il revisore della rendicontazione di sostenibilità può essere lo stesso revisore legale a cui è stata affidata la revisione legale del bilancio ovvero un diverso revisore legale.
La rendicontazione di sostenibilità affidata ad una società
La rendicontazione di sostenibilità può essere affidata, in alternativa al revisore, ad una società di revisione legale