Per escludere una società dal perimetro del Gruppo IVA è necessario dimostrare che non vi sia un vincolo organizzativo, ovvero che le società agiscano in piena autonomia giuridica e gestionale, senza essere soggette a direzione e coordinamento.
Accordi specifici che attestino questa indipendenza possono risultare determinanti per ottenere un parere favorevole. Approfondiamo ora i dettagli e le implicazioni di queste disposizioni.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che per dimostrare l’insussistenza del vincolo organizzativo basta provare che le società non siano soggette ad attività di direzione e coordinamento, ma agiscano in autonomia giuridica e gestionale; da ciò ne deriverà la non inclusione nel perimetro applicativo dell’istituto del Gruppo IVA, previsto dal DPR 633/1972.
Il quesito alle Entrate: la corretta applicazione delle norme su Gruppo IVA
Due società hanno proposto istanza di interpello per la corretta applicazione delle disposizioni recate in materia di Gruppo IVA, con riferimento all’insussistenza del c.d. “vincolo organizzativo” di cui all’art. 70-ter, comma 3, del DPR n. 633 del 1972.
Con riferimento al rapporto tra Gruppo IVA costituito dalla due società istanti (gruppo DELTA e ALFA) a seguito di complicati accordi tra i due gruppi, le società istanti evidenziano che il vincolo organizzativo può dirsi sussistente quando vi sia un coordinamento, di diritto o di fatto, tra gli organi decisionali delle società, che si traduce nell’influenza del socio nelle principali decisioni relative alla gestione e all’organizzazione dell’impresa controllata.
Ai fini dell’inclusione di una società nel perimetro del “Gruppo IVA”, la sola esistenza del vincolo finanziario, quindi del controllo di diritto ex art. 2359, comma 1, n. 1 del codice civile, è sufficiente per far presumere sussistente anche il vincolo organizzativo (oltre a quello economico).
Per vincere tale presunzione, occorre dimostrare che tra la società controllante e la/le società controllata/e non vi sia il predetto vincolo. Dal punto di vista giuridico, l’art. 2497-sexies codice civile stabilisce un’altra presunzione relativa, secondo cui l’attività di direzione e coordinamento di società si considera esercitata dalla società:
- tenuta al consolidamento dei loro bilanci o
- che comunque esercita il controllo di diritto ex art. 2359 codice civile.
Le società istanti evidenziano che nel caso in esame, per effetto dell’accordo sottoscritto in tema di governance societaria, è stato stabilito espressamente che:
“il Gruppo e le singole Società del Gruppo DELTA non saranno soggetti ad attività di direzione e coordinamento da parte del socio ALFA e agiranno in piena autonomia giuridica e gestionale”.
Il Gruppo IVA: cenni
Come illustrato dalla circolare del 31 ottobre 2018, n. 19/E, dell’Agenzia delle Entrate:
“Il Gruppo IVA si inserisce nel