Fra le novità della riforma del sistema sanzionatorio una riguarda le cessioni intracomunitarie: come ci si deve comportare in caso di mancata consegna dei beni nel termine di 90 giorni?
Sembra un dettaglio, una questione apparentemente tecnica, ma, in assenza di un obbligo esplicito per la regolarizzazione dell’operazione, quali sono le possibili soluzioni?
Il nuovo tenore dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. 471/1997 stabilisce che è soggetto a una sanzione pari al 50% dell’imposta chi effettua cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità IVA, nella circostanza in cui i beni trasportati o spediti – a cura del cessionario non residente – non siano pervenuti nello Stato membro UE di destinazione entro 90 giorni dalla consegna.
La sanzione descritta non si applica, tuttavia, se nei 30 giorni successivi la fattura è regolarizzata ed è eseguito il versamento dell’IVA.
Prima delle modifiche operate dall’art. 2, D.lgs 87/2024 la sanzione era fissata solo per l’omessa regolarizzazione delle fatture non imponibili a fronte di cessioni all’esportazione art. 8. comma 1, lett. b), DPR 633/1972 con trasporto eseguito a cura del cessionario non residente, ma con merce che non ha oltrepassato il confine doganale della UE entro 90 giorni (in tal caso è previsto l’obbligo di regolarizzare l’operazione entro i successivi 30 giorni).
Per le violazioni compiute dal 1° settembre 2024 (art. 5, D.lgs 87/2024) è prevista una analoga fattispecie per la mancata consegna dei beni in altro Paese Ue, entro 90 giorni, a fronte di fatture non imponibili ex art. 41, DL 331/1993.
Quindi non si tratta di una modifica della misura della sanzione, ma l’introduzione di una nuova fattispecie sanzionatoria in caso di mancata regolarizzazione (al fine di assoggettare ad IVA la cessione) della fattura emessa senza IVA, nell’ipotesi in cui la consegna dei beni non intervenga entro 90 giorni dall’inizio del trasporto (art. 39, DL 331/1993).
Prova della consegna dei beni
Quanto alla possibilità di fornire la prova dell’avvenuta consegna dei beni nello Stato UE di destino, la Corte