Con la riforma Fiscale il regime di favore per i soggetti “ricchi” impatriati (cioè che portano la loro residenza in Italia) costerà di più: l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero raddoppia da 100mila a 200mila euro. Analizziamo i dettagli di questa novità e le condizioni necessarie per l’esercizio dell’opzione, con le relative implicazioni fiscali.
L’art. 2 del D.L. n. 113 del 9 agosto 2024, in vigore dal successivo 10 agosto 2024, ha aumentato l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, da euro 100.000 a euro 200.000.
Tali disposizioni si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell’art. 43 del codice civile successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Verifichiamo gli aspetti principali della norma.
Regime fiscale agevolato per i redditi esteri: opzione per l’imposta sostitutiva per i nuovi residenti in Italia
L’art. 24-bis, del T.U. n. 917/1986, consente alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del T.U. n. 917/1986[1], la possibilità di optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva dei redditi prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’art. 165, comma 2, del T.U. n. 917/1986, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, sempre ai sensi dell’art. 2, comma 2, del T.U. n. 917/1986, per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione (restano fuori dall’imposta sostitutiva i redditi di cui all’art.67, comma 1, lettera c), del T.U. n. 917/1986[2], realizzati nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all’art. 68, comma 3, del T.U. n. 917/1986).
Per effetto dell’esercizio dell’opzione, relativamente ai redditi prodotti all’estero, è dovuta un’imposta sostitutiva calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 200.000 per ciascun periodo d’imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 25.000 per ciascuno dei familiari di cui al comma 6, dell’art. 24-bis, del T.U. n. 917/1986[3]. L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
L’opzione è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione. Gli effetti del